: ai sensi dell’art. 161 c.p., la sospensione e l’interruzione della prescrizione hanno frutto In tutti quelli quale hanno commesso il reato; in nessun accidente l’interruzione della prescrizione può comportare l’incremento nato da più di un quarto del Intervallo bisognevole a prescrivere; della metà nei casi tra recidiva, delinquenza abituale https://estradizioneitalia.com/diritto-fallimentare-crisi-d-impresa