L’art 444 cpp prevede il quale parecchio il P.M. quanto l’imputato, possano richiedere al Giudice l’applicazione proveniente da una pena, diminuita fino ad un terzo, quando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita perfino ad un terzo, non supera i cinque anni sola o congiunta alla pena pecuniaria (cd. patteggiamento https://avvocatopenalistaromano.com/torino-reato-disturbo-quiete-pubblica.html